PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-quinquies) le spese per la frequenza a corsi di avviamento o di perfezionamento all'attività sportiva, tenuti da insegnanti abilitati dalle rispettive federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano, ovvero in possesso del diploma di laurea rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica o al termine di un corso di laurea in scienze motorie istituito ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, se indirizzati a minori di anni sedici, in misura non superiore a 516 euro».